Ricorso per cassazione nel rito Fornero, termine dalla comunicazione della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15325 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale introdotto dall’art. 1, comma 62, legge n. 92 del 2012, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, se anteriore a essa. Il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. opera solo nel caso in cui siano omesse sia la notificazione sia la comunicazione della decisione. La comunicazione è validamente eseguita con biglietto contenente il testo integrale del provvedimento, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ. e dell’art. 45, comma 2, disp. att. cod. proc. civ.. Il ricorso notificato oltre il termine perentorio è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimato da un ente di istruzione professionale in liquidazione. Nel giudizio, svoltosi secondo il rito della legge n. 92 del 2012, era intervenuto anche un terzo. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata il 13 ottobre 2023, aveva respinto l’impugnativa.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 aprile 2024. L’ente ha resistito con controricorso, eccependo la tardività del ricorso; il terzo non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando l’intervenuta transazione con il terzo e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di tardività, ritenendola fondata. La decisione impugnata era stata comunicata a mezzo PEC ai procuratori delle parti costituite il 13 ottobre 2023, come attestato dalla cancelleria della Corte d’Appello di Catania. Da tale comunicazione decorre il termine breve per il ricorso.

Il Collegio ricostruisce la disciplina speciale. L’art. 1, comma 62, legge n. 92 del 2012 prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza che definisce il reclamo sia proposto a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Il successivo comma 64 aggiunge che in mancanza di comunicazione o notificazione si applica l’art. 327 cod. proc. civ.

Si tratta di norma speciale rispetto alla disciplina generale del termine breve di impugnazione dettata dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.. Il termine perentorio decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, ma solo se questa precede la comunicazione. Il termine lungo trova applicazione unicamente quando siano omesse sia la notificazione sia la comunicazione.

Il ricorrente aveva sostenuto che la comunicazione non fosse avvenuta in forma integrale. L’argomento è respinto: l’attestazione della cancelleria prevale e la disciplina processuale, all’art. 45, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012, stabilisce che il biglietto contiene in ogni caso il testo integrale del provvedimento comunicato. La necessità della comunicazione integrale è ribadita dal d.l. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, che ha modificato l’art. 133 cod. proc. civ., secondo cui il cancelliere, entro cinque giorni dal deposito, dà notizia alle parti costituite mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza.

Il ricorso, notificato oltre il termine di decadenza, è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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