Indebito previdenziale: l’onere dell’INPS e il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15691 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di somme indebitamente erogate dall’ente previdenziale, l’onere di provare l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per operare la trattenuta sulla pensione grava sull’istituto, ivi inclusa la qualità di erede del soggetto tenuto alla restituzione. La valutazione delle risultanze istruttorie, anche contabili, e la scelta tra le complessive prove acquisite costituiscono attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma e implica un problema interpretativo della stessa; diversamente, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito. La censura che, pur formalmente deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri a contestare la valutazione delle risultanze processuali è inammissibile, dovendo rispettare i ristretti limiti segnati da Sezioni Unite n. 20867 del 2020. In presenza di doppia decisione conforme, il vizio di motivazione non può essere dedotto se non nei rigorosi limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il Fatto
Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere il ripristino della pensione nella misura erogata sino a febbraio 2020 e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze non corrisposte, contestando la legittimità delle trattenute mensilmente operate dall’istituto sul trattamento pensionistico. Solo in seguito, a chiarimento delle ragioni delle trattenute, il ricorrente eccepiva il difetto della propria qualità di erede, dichiarando di aver rinunciato all’eredità della coniuge deceduta e di non aver mai incassato alcuna somma.
La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado sul punto dell’onere probatorio, riteneva gravante sull’ente previdenziale l’onere di provare i presupposti della trattenuta, ma, esaminata la documentazione acquisita, concludeva per la prova dell’accettazione dell’eredità e dell’indebita corresponsione, sulla pensione della dante causa, della somma di euro 41.103,29, per il cui recupero l’istituto aveva attivato le ritenute.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare i quattro motivi di ricorso, tutti formulati come violazione di legge, ne rileva la comune natura di censure volte a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito. Quanto al primo motivo, relativo all’irripetibilità delle somme riscosse in buona fede ai sensi dell’art. 52, comma 2, legge n. 88/1989 e dell’art. 13 legge n. 412/1991, la censura non individua alcuna affermazione della sentenza impugnata che possa integrare un errore di interpretazione delle norme richiamate, ma si risolve nella contestazione della prova dell’esistenza delle condizioni di ripetibilità.
La Corte chiarisce che il vizio di violazione di legge postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso, attenendo all’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare la valutazione delle risultanze di causa, come confermato dai precedenti citati (Cass. n. 9272/2024; Cass. n. 19651/2024). Al contrario, la contestazione dell’idoneità delle prove ad attestare i presupposti della ripetibilità dell’indebito costituisce oggetto di apprezzamento riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 13358/2022; Cass. n. 23418/2021).
Con riguardo ai motivi che deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ribadisce che la violazione di tali norme può essere denunciata in sede di legittimità solo nei ristretti limiti segnati da Sezioni Unite n. 20867/2020, non risultando rispettati nel caso di specie. Le censure relative al travisamento dell’oggetto del giudizio e alla mancata pronuncia sulla domanda principale sono reputate inammissibili, in quanto mirano a ottenere una diversa interpretazione dell’oggetto della domanda e una differente valutazione del contenuto degli atti processuali, essendosi la Corte territoriale pronunciata esattamente su tale domanda, respingendola per assenza dei presupposti.
Quanto all’ultimo motivo, la dedotta carenza di prova della ricezione della richiesta di ripetizione e dell’accettazione dell’eredità è reputata inammissibile, poiché la parte, attraverso la formale deduzione dei vizi processuali, intende surrettiziamente contestare un vizio di motivazione, non formulato secondo le prescrizioni dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nel rigoroso rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. Il ricorso è quindi complessivamente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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