Motivazione apparente e contraddittoria: nullità della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 13217 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza affetta da motivazione meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà, è nulla per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducibile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., purché il vizio risulti dallo stesso testo del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale imposto dall’art. 111 Cost., non essendo più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Integra il vizio di nullità l’affermazione del giudice di merito che, prima, riporti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sulla conformità urbanistica di una variante, e poi ne neghi l’esistenza, senza esporre alcuna ragione di dissenso. È altresì illogica l’affermazione che qualifica come motivo individuale l’intento di presentare la variante, quando la questione attiene ai presupposti giuridici della domanda e non alle ragioni soggettive della determinazione a contrarre.
Il Fatto
Una società costruttrice acquista da due venditrici un appezzamento di terreno edificabile; il permesso di costruire per un complesso residenziale è parte integrante del rogito. Nel corso dei lavori l’acquirente deposita più varianti, l’ultima delle quali introduce al piano interrato cantina e bagni per tutte le unità abitative. L’Ufficio Tecnico comunale avvia poi un procedimento di decadenza dei permessi e di applicazione di sanzioni, archiviato a condizione del ripristino delle autorimesse.
La società agisce per la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno; le venditrici propongono domanda riconvenzionale per il minor valore degli immobili acquistati. Il Tribunale rigetta entrambe le domande; la Corte d’appello conferma il rigetto dell’appello principale e accoglie quello incidentale delle venditrici. La società ricorre per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi denunciano la nullità della sentenza per vizio di motivazione. La Corte ricorda il principio acquisito: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile il difetto di sufficienza, ma resta il minimo costituzionale; la motivazione è nulla se totalmente mancante, meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile, sempre che il vizio emerga dal testo stesso.
Sul primo, secondo e quinto motivo, la Corte rileva la contraddizione interna. La sentenza dà atto che il c.t.u. aveva riscontrato difformità volumetriche nel progetto originario e aveva valutato la variante finale conforme agli strumenti urbanistici; poi, a pag. 9, dichiara che non vi erano evidenze della realizzabilità dei servizi igienici. Manca qualsiasi esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. La contraddizione è irriducibile e il ragionamento incomprensibile.
La Corte esclude che il vizio sia secondario. L’ulteriore affermazione, secondo cui la presentazione della variante avrebbe interrotto il nesso causale, è a sua volta inidonea: non spiega perché una condotta in sé legittima, conforme agli strumenti urbanistici, possa aver determinato un danno. Da ciò consegue la fondatezza del terzo motivo, poiché l’esclusione del danno da difformità originarie poggia su quella stessa affermazione incomprensibile.
È fondato anche il quarto motivo: qualificare l’intento di presentare la variante come motivo individuale è illogico, perché la questione non attiene alle ragioni soggettive del contrarre, ma all’esistenza dei presupposti giuridici e di fatto della domanda. La Corte aggiunge la carenza di qualificazione della domanda: il giudice del merito avrebbe dovuto verificare se l’attrice lamentasse il difetto di qualità promesse ex art. 1497 cod. civ., un onere gravante sulla cosa ex art. 1489 cod. civ., o altro inadempimento. Il sesto motivo è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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