Patrocinio a spese dello Stato ammesso per fase introduttiva senza doppia riduzione (Cass. civ. Sez. II n. 9041 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio penale davanti al giudice di pace, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione del compenso anche per la fase introduttiva, quando la dichiarazione di costituzione di parte civile sia stata depositata prima dell’apertura del dibattimento. Ai fini della liquidazione, il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle; ove il compenso sia determinato nei valori minimi, l’ulteriore decurtazione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002 non integra violazione del minimo tariffario, rispondendo all’esigenza di contemperamento tra la tutela del non abbiente e il diritto dell’avvocato a un compenso equo.

Il Fatto

Il difensore di una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato proponeva opposizione avverso il decreto con cui, nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace, era stata solo in parte accolta la sua istanza di liquidazione. Il giudice dell’opposizione rigettava la domanda, ritenendo il compenso complessivamente congruo e corretta la mancata liquidazione della fase introduttiva, sul presupposto che il giudizio si fosse instaurato con la citazione, anteriore all’ammissione al beneficio.

Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 12, n. 3, lett. b), del D.M. n. 55/2014 quanto alla fase introduttiva e dell’art. 12, n. 1, del D.M. n. 55/2014 quanto alla doppia riduzione applicata. Il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Il Tribunale ha erroneamente escluso dal calcolo la fase introduttiva del giudizio, che doveva invece essere riconosciuta poiché la richiesta di costituzione di parte civile era stata depositata tempestivamente. La Corte richiama la nozione di atti introduttivi desumibile dal decreto, comprensiva di esposti, denunce, querele, istanze, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie e citazione del responsabile civile.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ricorda che, nella liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio, il compenso non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Su un compenso così determinato, anche nei valori minimi, l’ulteriore decurtazione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002 non costituisce violazione del minimo tariffario.

La Corte richiama sul punto i propri precedenti, tra cui Cass. n. 22257 del 2022, Cass. n. 4759 del 2022, Cass. n. 31404 del 2019 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. II n. 4049 del 2024 e Cass. civ. Sez. II n. 4048 del 2024, che hanno applicato gli stessi principi anche al difensore di ufficio dell’imputato divenuto irreperibile.

Il provvedimento impugnato è quindi cassato in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., liquidando per la fase introduttiva un importo pari a € 237,00 ai valori minimi del D.M. n. 147/2022, con le riduzioni già riconosciute. Le spese di legittimità sono compensate per metà ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. e poste per la restante frazione a carico del Ministero della Giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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