Estinzione per rinuncia e spese a carico del rinunciante (Cass. civ. Sez. I n. 7661 del 30.03.2026)
La rinuncia al ricorso per cassazione, anche senza accettazione della controricorrente, determina l’estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con condanna del rinunciante alle spese del processo.