Il cram down fiscale richiede l’accordo con almeno un altro creditore (Cass. civ. Sez. I n. 7347 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cram down fiscale e previdenziale, nei regimi di cui agli artt. 57 e 63 CCII e all’art. 1-bis d.l. 69/2023, vigenti anteriormente al d.lgs. n. 136/2024, presuppone che sulla proposta del debitore vi sia stato un accordo con almeno uno degli altri creditori. In difetto, non è possibile omologare un accordo di ristrutturazione che preveda la sola falcidia dei crediti erariali e contributivi, atteso che il meccanismo della omologazione forzosa è strutturalmente correlato alla valutazione del carattere determinante dell’adesione mancata rispetto al raggiungimento delle percentuali previste dalla legge. La norma transitoria di cui all’art. 1-bis cit. si applica alle proposte di transazione fiscale depositate successivamente al 15 giugno 2023.

Il Fatto

La società proponeva domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 48, 57 e 63 CCII, con annessa transazione fiscale e cram down nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS, unici creditori coinvolti, essendo gli altri destinatari di soddisfacimento integrale. Il Tribunale omologava l’accordo, ma la Corte d’Appello, su reclamo dell’Agenzia delle Entrate, rigettava la domanda, ritenendo inammissibile un accordo basato unicamente sulla falcidia dei crediti pubblici, in assenza di adesione da parte di altri creditori.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta entrambi i motivi di ricorso. In primo luogo, esclude il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, rilevando come la Corte territoriale abbia esplicitato in maniera logica e comprensibile le ragioni della propria decisione, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi che integrano il vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

Quanto al merito, la Suprema Corte affronta la questione della possibilità di omologare un accordo di ristrutturazione con cram down fiscale in assenza di altri creditori aderenti. Preliminarmente, esclude l’applicabilità ratione temporis del d.lgs. n. 136/2024, che ha novellato l’art. 63, comma 5, CCII, ammettendo l’omologazione anche in assenza di aderenti, trattandosi di proposta di transazione depositata nel gennaio 2024, anteriore al 28 settembre 2024.

La Corte ritiene applicabile la disciplina transitoria di cui all’art. 1-bis d.l. 69/2023, la quale, al comma 2, lett. c), richiede che «il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti», con possibile deroga al comma 3 solo in presenza comunque di altri aderenti e di una soglia di soddisfacimento del creditore pubblico non inferiore al 40%. La chiara lettera della norma, che fa espresso riferimento agli “altri creditori aderenti”, presuppone che il cram down possa operare solo in presenza di accordi conclusi con almeno uno degli altri creditori.

Da ultimo, la Corte conferma tale orientamento anche a prescindere dalla disciplina transitoria, richiamando il principio già affermato con riguardo ai regimi di cui agli artt. 57 e 63 CCII e all’art. 1-bis citato, secondo cui l’intervento del tribunale, ai fini dell’omologazione, presuppone pur sempre che vi sia stato un accordo con gli altri creditori. In difetto, non è possibile stabilire la decisività della mancata adesione del creditore pubblico, poiché il meccanismo del cram down è strettamente correlato alla valutazione del carattere determinante dell’adesione mancata in relazione al raggiungimento delle percentuali di adesione volute dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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