Licenziamento per assenza ingiustificata dopo trasferimento: rifiuto della prestazione e buona fede (Cass. civ. Sez. Lav. n. 29341/2025)
La Cassazione ribadisce che il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione nella nuova sede è legittimo solo se sorretto da buona fede e se l’inadempimento datoriale incide su fondamentali esigenze di vita, valutate dal giudice del merito.