Azione di simulazione e revocatoria: autonomia e cumulabilità (Cass. civ. n. 28867/2025)
La Cassazione distingue azione di simulazione e revocatoria: la prima è dichiarativa e autonoma, la seconda costitutiva, cumulabili anche in via subordinata.
La Cassazione distingue azione di simulazione e revocatoria: la prima è dichiarativa e autonoma, la seconda costitutiva, cumulabili anche in via subordinata.
L’art. 1, comma 274, l. n. 311/2004 deroga all’art. 21 d.lgs. n. 46/1999, consentendo la riscossione mediante ruolo delle somme per occupazione di fatto di immobili statali anche in assenza di titolo esecutivo.
L’onere probatorio per l’inversione ex art. 1218 c.c. e la rifusione delle spese di c.t.u. in caso di richiesta avanzata.
Il procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative marittime è regolato dalla L. 689/1981 e non dalla L. 241/1990; il noleggio occasionale richiede la comunicazione.
La sottrazione di informazioni aziendali riservate configura violazione dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 D.Lgs. 30/2005; il danno è liquidabile in via equitativa.
La norma imperativa sopravvenuta che vieta la corresponsione di oneri privati ai gestori di rete non invalida i contratti stipulati anteriormente, ma ne fa cessare gli effetti solo dal momento dell’entrata in vigore della norma.
Le singole operazioni di investimento sono contratti autonomi rispetto al contratto quadro e possono essere risolte per inadempimento; la violazione degli obblighi informativi genera presunzione di nesso causale.
La clausola “a semplice richiesta” qualifica il contratto come garanzia autonoma; la nullità delle clausole ABI va provata con il provvedimento dell’Autorità Garante.
L’erede è legittimato a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del defunto; il pagamento del prezzo grava sul compratore e la risoluzione retroagisce.
La scrittura privata con cui le parti riconoscono un debito e dichiarano nulla doversi reciprocamente può integrare novazione oggettiva, dispensando il creditore dalla prova del rapporto fondamentale.
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