Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. 2 n. 11596 del 28.04.2026)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso principale, con adesione del difensore del controricorrente, determina l’estinzione del giudizio. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.