L’eccesso di potere giurisdizionale non si estende alla violazione di legge sostanziale sul requisito della regolarità fiscale (Cass. civ. Sez. Un. n. 11578 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sui limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo non si estende all’asserita violazione di legge sostanziale o processuale concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del Consiglio di Stato che, nell’interpretare l’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, accerti l’insussistenza del requisito della regolarità fiscale per il mancato pagamento delle sanzioni da omesso versamento del contributo unificato, valuti la gravità della violazione secondo i parametri dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 e ne ravvisi la definitività in base alla notifica dell’invito al pagamento. In tale attività il giudice amministrativo svolge valutazioni di legittimità che non invadono né la sfera del legislatore né quella dell’amministrazione.
Il Fatto
La società, aggiudicataria di un lotto di una gara per l’affidamento del servizio di pulizia in ambienti sanitari, vedeva il proprio ricorso avverso l’esclusione accolto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che annullava l’ammissione alla gara e l’aggiudicazione. La decisione si fondava sul rilievo che, al momento della presentazione dell’offerta, la società risultava debitrice verso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa della somma di 18.000 euro per sanzioni dovute al mancato tempestivo versamento del contributo unificato. Tale violazione, superiore alla soglia di 5.000 euro di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, era stata ritenuta grave e definitivamente accertata, configurando la causa di esclusione automatica di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
La società ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., deducendo in due motivi l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa e per sconfinamento nella discrezionalità amministrativa, avendo il Consiglio di Stato creato una nuova norma e compiuto un autonomo giudizio tecnico sulla sussistenza dell’irregolarità fiscale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, rammentando il consolidato principio per cui il sindacato sui conflitti di giurisdizione non si estende alle violazioni di legge sostanziale commesse dal giudice speciale nell’esercizio della sua giurisdizione. Nel caso di specie, la valutazione sulla ricorrenza del requisito della regolarità fiscale costituiva il cuore della decisione di merito, non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale.
La Corte ha escluso qualsivoglia invasione della sfera altrui, rilevando come il Consiglio di Stato abbia operato esclusivamente un controllo di legittimità. L’accertamento incidentale dell’idoneità della certificazione fiscale, la natura tributaria delle sanzioni in quanto accessorie al tributo, la valutazione della gravità secondo parametri legali e la rilevanza attribuita alla notifica dell’invito al pagamento presso il domicilio eletto integrano attività tipicamente giurisdizionali.
Il percorso motivazionale ha poi preso in considerazione la sopravvenienza, rispetto al ricorso, della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2025 che aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016. La Consulta, nel confermare l’esclusione automatica per violazioni gravi e definitivamente accertate, ha ritenuto la soglia dei 5.000 euro una misura idonea, necessaria e proporzionata, coerente con gli obblighi derivanti dalla direttiva 2014/24/UE.
Quanto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza del 29.1.2026, la Corte ne ha escluso la rilevanza nel giudizio di legittimità. La pregiudiziale comunitaria, vertendo sull’interpretazione della normativa eurounitaria, non è idonea ad incidere sul rapporto controverso come invece avrebbe potuto fare una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale. Il mancato ricorso allo strumento di cui all’art. 267 TFUE o l’interpretazione del diritto interno in contrasto con quello sovranazionale riguardano i limiti interni alla giurisdizione e non possono integrare un eccesso di potere sindacabile dalle Sezioni Unite.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controparte e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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