La mancata comparizione del convenuto non esclude la soccombenza ai fini della condanna alle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 17041 del 30.05.2026)
In caso di integrale accoglimento della domanda, la parte convenuta che si sia costituita chiedendo il rigetto è da ritenersi soccombente, e la sua mancata partecipazione all’udienza o la remissione ai poteri istruttori officiosi del giudice non integra le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ.