Il reclamo al magistrato di sorveglianza è giudizio di primo grado (Cass. civ. Sez. 2 n. 18821 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del termine di durata ragionevole del procedimento ai sensi dell’art. 2, co. 2-bis, l. n. 89/2001, il procedimento di reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis l. n. 354/1975 dinanzi al magistrato di sorveglianza è qualificabile come giudizio di primo grado, con conseguente applicazione del termine triennale di ragionevole durata. Tale qualificazione discende dalla natura impugnatoria e dal carattere devolutivo del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, che costituisce il giudice di secondo grado, le cui decisioni sono ricorribili per cassazione per violazione di legge.
Il Fatto
Un detenuto presentava nel 2019 un reclamo al magistrato di sorveglianza per la tutela del proprio diritto alla salute in costanza di detenzione; il procedimento si concludeva nel 2022. Il detenuto proponeva quindi domanda di indennizzo ex l. n. 89/2001 dinanzi alla Corte d’appello per l’irragionevole durata del procedimento presupposto. Il consigliere designato accoglieva la domanda, equiparando il procedimento a un appello ad unica fase e liquidando un indennizzo. A seguito di opposizione del Ministero, la Corte territoriale qualificava invece il magistrato di sorveglianza come giudice di primo grado, applicando il termine triennale e rigettando la domanda, ritenendo rispettata la durata ragionevole.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l’esposizione sommaria dei fatti e non necessaria la trascrizione integrale degli atti del procedimento presupposto, data la semplicità della vicenda processuale.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa della tutela giurisdizionale avverso gli atti dell’amministrazione penitenziaria, dal rimedio non giurisdizionale originario dell’art. 35 ord. pen. fino all’introduzione dell’art. 35-bis ord. pen. ad opera del d.l. n. 146/2013, evidenziando come il reclamo giurisdizionale sia modellato sugli artt. 666 e 678 c.p.p. e presupponga la lesione di un diritto soggettivo.
La questione decisiva è se il procedimento di reclamo dinanzi al magistrato di sorveglianza debba considerarsi giudizio di primo grado o di appello ad unica fase. La Corte la risolve nel primo senso, valorizzando la struttura del sistema delineato dall’art. 35-bis ord. pen., che prevede tre livelli di giudizio: la cognizione originaria del magistrato di sorveglianza, il reclamo al Tribunale di sorveglianza e il ricorso per cassazione. Il dato dirimente è la natura impugnatoria e devolutiva del reclamo al Tribunale di sorveglianza, che attribuisce al giudice un thema decidendum limitato alle censure proposte; ne consegue, per simmetria, che il giudizio dinanzi al magistrato di sorveglianza è di primo grado.
La Corte esclude poi la pertinenza del precedente costituzionale invocato dal ricorrente, rilevando che le peculiarità del processo Pinto di primo grado valorizzate dalla Corte costituzionale non sono riscontrabili nel procedimento ex art. 35-bis ord. pen., che postula un accertamento complesso e un contraddittorio pieno. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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