Rimessione in termini dell’aggiudicatario per termine saldo prezzo (Cass. civ. Sez. 3 n. 19019 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario nella vendita forzata immobiliare ha natura sostanziale ed è pertanto non soggetto alla sospensione feriale dei termini. La perentorietà e l’improrogabilità del termine non escludono, tuttavia, l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini, che presuppone una decadenza incolpevole da un adempimento processuale e sana ex tunc la decadenza già verificatasi. L’affidamento incolpevole dell’aggiudicatario sulla scadenza del termine può radicarsi, in via eccezionale, su una puntuale indicazione proveniente dal professionista delegato alle operazioni di vendita, ulteriormente avallata, sia pur per implicito, da un provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, il professionista delegato aggiudicava il compendio pignorato a un soggetto, assegnando il termine di centoventi giorni per il versamento del saldo del prezzo. Il giudice dell’esecuzione dichiarava la decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento nel termine, computato senza tener conto della sospensione feriale. Ricevuta comunicazione del provvedimento, l’aggiudicatario proponeva istanza di rimessione in termini e revoca della decadenza, versando contestualmente il saldo. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza. Il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale. Ricorreva per cassazione il debitore, con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo motivo, concernente la rimessione in termini, ritenendolo infondato. Ha premesso che il termine per il versamento del saldo prezzo ha carattere perentorio e non è suscettibile di proroga, ma ha chiarito che la rimessione in termini è istituto diverso dalla proroga: essa presuppone la decadenza incolpevole e sana ex tunc una decadenza già verificatasi, laddove la proroga evita la decadenza e opera solo per i termini ordinatori.
Il giudice territoriale aveva ravvisato un affidamento incolpevole dell’aggiudicatario valorizzando: la circostanza che né l’ordinanza né l’avviso di vendita precisavano l’applicabilità della sospensione feriale; il revirement giurisprudenziale sulla natura sostanziale del termine, intervenuto in corso di procedura rispetto a una prassi contraria dell’ufficio giudiziario; un messaggio di posta elettronica del professionista delegato che indicava come termine ultimo il 10 dicembre 2022, al lordo della sospensione; un provvedimento del giudice dell’esecuzione che autorizzava la riduzione della somma da depositare, successivo alla scadenza del termine calcolato senza sospensione.
La Corte ha ritenuto la valutazione del Tribunale conforme a diritto. Se la prassi dell’ufficio non basta da sola a fondare un legittimo affidamento, nel caso di specie la prassi era conforme al precedente orientamento di legittimità e il mutamento di indirizzo era sopravvenuto nel corso dell’esperimento di vendita. Elemento dirimente è stato considerato l’affidamento formatosi sulla base dell’indicazione puntuale e dettagliata proveniente dall’organo dell’ufficio esecutivo deputato alla gestione delle vendite, assistito da apparenza di massima affidabilità e avallato dal giudice dell’esecuzione.
Il primo motivo, diretto a censurare l’altra ratio decidendi relativa alla natura sostanziale del termine, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: l’eventuale accoglimento non avrebbe potuto condurre alla cassazione, essendo la sentenza sorretta dalla ragione riconosciuta corretta. La Corte ha comunque riaffermato espressamente, con funzione nomofilattica, la natura sostanziale del termine e la sua non soggezione alla sospensione feriale, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. n. 18421 del 2022.
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Nota della Redazione
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