La translatio iudicii davanti agli arbitri conserva il litisconsorzio facoltativo (Cass. civ. Sez. I n. 163 del 03.01.2026)
Il cessionario del credito non subentra nella clausola compromissoria, ma il debitore ceduto può opporgliela. La riassunzione del giudizio davanti agli arbitri dopo la declinazione di incompetenza costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, con litisconsorzio solo facoltativo.