La mancata comparizione del convenuto non esclude la soccombenza ai fini della condanna alle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 17041 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte convenuta che si sia costituita chiedendo il rigetto della domanda avversaria è soccombente allorché la domanda venga integralmente accolta, a prescindere dalla sua partecipazione all’udienza o dalla sua remissione al giudice in ordine all’esercizio dei poteri istruttori officiosi. Tale condotta non integra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, legittimano la compensazione delle spese di lite. La condanna alle spese, difatti, non ha natura sanzionatoria ma è causalmente connessa all’esito della lite, sicché la relativa regola è quella della soccombenza di cui all’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un avvocato proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 82, 84, 117 e 170 d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto con cui il giudice penale gli aveva liquidato il compenso per l’attività difensiva prestata in favore della persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento di opposizione all’archiviazione ex art. 410-bis cod. proc. pen. L’opponente lamentava la mancata applicazione dei parametri medi della tariffa forense e chiedeva una liquidazione maggiore. Il Ministero della Giustizia si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e liquidava il compenso richiesto, ma compensava le spese processuali, ritenendo che il Ministero si fosse di fatto rimesso alla decisione del giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ravvisato la fondatezza dell’unico motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per l’omessa applicazione del principio della soccombenza. Il giudice dell’opposizione, pur avendo integralmente accolto la domanda, aveva compensato le spese processuali. Tale scelta non poteva essere giustificata né dalla mancata comparizione in udienza del Ministero, né dalla sua remissione al giudice in merito all’eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, considerato che lo stesso si era costituito concludendo per il rigetto dell’opposizione.
La Corte ha richiamato il tenore dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, applicabile ratione temporis, che consentiva la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, come precisato dalla Corte costituzionale n. 77/2018. La condotta processuale tenuta dal Ministero non rientrava in alcuna di tali ipotesi.
La Corte ha precisato che il Ministero, essendo risultato totalmente soccombente, avrebbe dovuto essere condannato alle spese, poiché la condanna non ha natura sanzionatoria ed è causalmente connessa all’esito della lite. Ha inoltre escluso che la mancata opposizione giudiziale del convenuto possa elidere la sua soccombenza in caso di accoglimento della domanda, richiamando i precedenti di cui alle sentenze Cass. n. 23186/2020, Cass. n. 23632/2013 e Cass. n. 22763/2013.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale civile di Pordenone in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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