La Corte di cassazione può liquidare le spese della procedura ex art. 373 c.p.c. anche dopo l’estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 16289 del 26.05.2026)
La Corte di cassazione, a integrazione del decreto di estinzione, può liquidare le spese della procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, se la relativa istanza è stata depositata tempestivamente.