La stipula del comodato configura rinuncia tacita all’usucapione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16959 del 30.05.2026)
La sottoscrizione di un contratto di comodato, con cui il comodatario si impegna a rilasciare il bene a semplice richiesta, è attività incompatibile con la volontà di avvalersi dell’acquisto per usucapione e costituisce rinuncia tacita, ex art. 2937 c.c. Inoltre, al comodatario non spetta l’indennità per migliorie ex art. 1150 c.c.