Novità della domanda di annullabilità per violazione dei criteri di ripartizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16087 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’impugnazione delle delibere condominiali, la proposizione per la prima volta in appello di un motivo di annullabilità fondato sulla violazione dei criteri di ripartizione delle spese configura una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. Il giudice non può pronunciare l’annullamento per una ragione diversa da quella fatta valere dalla parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. L’asserita violazione dei criteri di ripartizione in un caso concreto non integra un vizio di nullità della delibera, attenendo all’impugnazione di specifici lavori di manutenzione straordinaria e alla relativa allocazione dei costi.
Il Fatto
La società, proprietaria di un immobile in un complesso condominiale, impugnava dinanzi al Tribunale le delibere assembleari con cui erano stati approvati lavori di sostituzione delle tubazioni dell’impianto di acqua calda e fredda, deducendone la nullità per lesione del diritto di proprietà esclusiva e l’annullabilità per difetto di convocazione.
Il giudice di primo grado rigettava le domande e la Corte d’Appello, adita dalla sola società soccombente, confermava la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui resisteva il Condominio con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla dedotta nullità delle delibere per violazione dei criteri di ripartizione e sulla questione della loro rilevabilità d’ufficio in appello. Ha affermato che la proposizione di tale motivo per la prima volta in grado di appello integra una domanda nuova, inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., non potendo il giudice pronunciare l’annullamento per una ragione diversa da quella dedotta dalla parte. Ha precisato che, nel caso di specie, la delibera non modificava i criteri di ripartizione del regolamento contrattuale, ma concerneva l’esecuzione di specifici lavori e la relativa allocazione dei costi, sicché non poteva configurarsi un vizio di nullità della delibera.
Quanto alla dedotta lesione della proprietà esclusiva, la Corte ha ritenuto che gli accertamenti del giudice di merito, fondati sulla mancanza di prova della modifica dell’originario impianto e sulla documentazione prodotta dal Condominio, non fossero censurabili in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, in quanto sussisteva una doppia pronuncia conforme che preclude il ricorso ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Con riferimento al terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese di lite, la Corte ha confermato la qualificazione della causa come di valore indeterminabile, in linea con il proprio orientamento per cui, nell’impugnazione di delibere condominiali, se i vizi dedotti investono la validità della delibera nel suo complesso, il valore non è determinato dal costo delle opere. Ha pertanto rigettato la censura relativa alla presunta abnormità dei compensi liquidati.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, volto ad ottenere la cancellazione di espressioni sconvenienti ex art. 89 cod. proc. civ., trattandosi di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui motivazione non si esponeva a censure.
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Nota della Redazione
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