Prededuzione dei crediti da concordato preventivo e verifica di funzionalità al piano (Cass. civ. Sez. I n. 56 del 02.01.2025)
I crediti sorti dopo la domanda di concordato preventivo sono prededucibili solo se l’atto che li ha generati è legalmente compiuto e funzionale al piano; il giudice deve accertare caso per caso la coerenza gestoria dell’atto con la situazione patrimoniale.