Inammissibile l’intervento del cessionario nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 10245 del 19.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non intervenire nel giudizio di legittimità, difettando una previsione normativa che, per quella autonoma fase processuale, ne consenta la partecipazione con facoltà di difesa. Il giudizio di legittimità si svolge tra le parti originarie e la pronuncia spiega comunque i suoi effetti nei confronti del successore. Questi è ammesso al solo controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, quando quest’ultimo sia rimasto inerte, a tutela del diritto di difesa. L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, può sopravvenire fino alla decisione. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non attiene al difetto di sufficienza della motivazione. La responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. è sanzione pubblicistica, autonoma e cumulabile, con apprezzamento di fatto insindacabile in legittimità.

Il Fatto

Una società creditrice propone, davanti al Tribunale, azione revocatoria avente ad oggetto un atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., posto in essere dal debitore in favore delle figlie. La società aveva già avviato una procedura esecutiva, subendo opposizione fondata sull’esistenza del vincolo di destinazione. Il Tribunale accoglie la domanda, ravvisando i presupposti dell’art. 2901 cod. civ..

Gli appellanti impugnano la decisione e, dopo la scadenza dei termini, chiedono la rimessione della causa sul ruolo, deducendo la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire per effetto di un’istanza di assegnazione nel processo esecutivo. La Corte d’appello dichiara l’impugnazione manifestamente infondata e condanna gli appellanti anche ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Il debitore ricorre in cassazione con cinque motivi. Una società asseritamente cessionaria del credito deposita un atto di intervento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale l’intervento del terzo. Richiamando un principio consolidato, esclude che il successore a titolo particolare nel diritto controverso possa partecipare al giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa relativa a quella autonoma fase. Il successore assume una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.

Restano fermi due corollari. Il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie e la sentenza spiega i suoi effetti nei confronti del successore. Questi è ammesso al controricorso solo per resistere al ricorso contro il proprio dante causa, quando quest’ultimo sia rimasto inerte, per evitare una lesione irrimediabile del diritto di difesa. Poiché la cedente aveva depositato controricorso, l’intervento della cessionaria è inammissibile.

Quanto ai primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, la Corte li dichiara inammissibili. È stato l’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione a far sorgere l’interesse ad agire in revocatoria: proprio perché il vincolo era stato opposto per paralizzare le pretese esecutive, la creditrice era stata costretta ad agire. Le argomentazioni ulteriori della corte di merito — sulla pendenza del termine per impugnare e sul successivo passaggio in giudicato — sono spese solo ad abundantiam, poiché l’interesse può sopravvenire fino alla decisione.

Il quarto motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo, è infondato. Il vizio presuppone un esame della questione o la sua totale pretermissione, oppure la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o incomprensibile. Resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto la motivazione supera il minimo costituzionale: il credito non risulta soddisfatto, poiché l’estinzione richiede la riscossione delle somme o un provvedimento di assegnazione di beni di valore adeguato, del che non v’è evidenza.

Il quinto motivo, relativo all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è infondato. La norma configura una sanzione pubblicistica, autonoma e cumulabile. L’accertamento di mala fede o colpa grave implica un apprezzamento di fatto non censurabile in legittimità. La corte di merito ha fondato la condanna sulla manifesta infondatezza dell’impugnazione unita all’istanza di rimessione, indice dell’intento di procrastinare l’esecuzione, non sulla sola proposizione dell’istanza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al pagamento ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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