La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può fondarsi sull’erronea valutazione del materiale istruttorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 10100 del 18.04.2026)
La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito ha posto a base della decisione prove non dedotte o ha disatteso prove legali, non già per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, che è sindacabile nei soli ristretti limiti del vizio di motivazione.