La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale legittima la ripetizione dell’indebito verso il fornitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 10389 del 20.04.2026)
Il consumatore finale, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988, può ripetere l’addizionale provinciale sull’energia elettrica dal fornitore che l’ha addebitata, anche in caso di cessione del credito.