Obbligo restitutorio nella risoluzione dell’appalto commisurato al corrispettivo pattuito e non al valore di mercato (Cass. civ. Sez. 1 n. 9991 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, qualora non sia configurabile la restituzione in natura all’impresa appaltatrice della costruzione parzialmente eseguita, l’obbligo restitutorio a carico del committente deve essere determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, non assumendo rilievo il valore venale dell’opus. L’obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal venir meno della causa delle reciproche obbligazioni per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione. Tale principio supera il diverso orientamento che commisurava la restituzione al valore di mercato delle opere realizzate.
Il Fatto
Un collegio arbitrale, pronunciando su un contratto di appalto stipulato tra una società e un comune, dichiarava risolto il contratto per inadempimento del committente, condannandolo al pagamento delle opere eseguite ai prezzi di mercato, oltre al risarcimento dei danni, ritenendo assorbita la domanda relativa ai lavori non previsti dal progetto originario.
Il comune impugnava il lodo, ma la corte d’appello lo respingeva. La società proponeva ricorso per cassazione, e la Corte, con ordinanza del 2021, accoglieva i motivi relativi al difetto di motivazione in ordine al concorso di colpa del danneggiato, cassando la sentenza. Nel giudizio di rinvio, il giudice dichiarava la nullità del lodo limitatamente al capo che aveva liquidato i lavori ai valori di mercato, rigettando la domanda relativa e accogliendo quella sui lavori extra contrattuali, con condanna al pagamento di una somma minore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il motivo unico del ricorso riguardante la determinazione dell’obbligazione restitutoria in caso di risoluzione del contratto di appalto, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe errato nel commisurare la restituzione al corrispettivo contrattuale anziché al valore venale dell’opera.
Nel rigettare il motivo, la Corte premette che non ricorrono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, non trattandosi di una questione su cui sia sorto un contrasto tra le sezioni semplici. Successivamente, qualifica il contratto di appalto come contratto ad esecuzione prolungata, non continuativa o periodica, con la conseguente operatività della retroattività della risoluzione ex art. 1458 c.c.
La Corte richiama il principio per cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, la risoluzione produce un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire e un effetto recuperatorio ex tunc rispetto a quelle già eseguite. Ne deriva una totale restitutio in integrum tra le parti, con obbligo di restituzione della prestazione ricevuta o, se impossibile, del suo equivalente. Tale obbligazione non ha natura risarcitoria, ma origina dal venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile la restituzione in natura dell’opus parzialmente eseguito, la Corte afferma che l’obbligo restitutorio va determinato in relazione al corrispettivo pattuito sulla cui base l’appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell’eventuale revisione prezzi se prevista. Il valore di mercato delle opere non può essere assunto come criterio di commisurazione, poiché l’appaltatore non può avvantaggiarsi facendo pagare le opere a prezzi maggiori di quelli contrattuali.
In conclusione, la Corte dichiara corretta la decisione del giudice del rinvio che aveva annullato il lodo nella parte in cui aveva liquidato le opere ai prezzi di mercato, superando il precedente indirizzo giurisprudenziale che faceva riferimento al valore venale dell’opera. Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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