L’actio revocatoria non richiede la prova dell’insolvenza del debitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 5121 del 06.03.2026)
L’eventus damnis nell’actio revocatoria è integrato dalla mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito. La prova della sua sussistenza grava sul creditore, mentre il debitore deve dimostrare l’idoneità del patrimonio residuo.