Privilegio e prededuzione del compenso professionale nell’opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 5663 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del professionista per l’attività stragiudiziale svolta in favore dell’impresa poi fallita è assistito dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. solo qualora l’incarico si sia concluso nel biennio antecedente la cessazione del complessivo rapporto professionale, da considerarsi nella sua unitarietà anche in caso di plurimi incarichi. La prededuzione del credito per attività difensive rese dopo la domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 7, l.fall. richiede che l’attività sia funzionale alla procedura e che l’atto compiuto dal debitore sia di ordinaria amministrazione, dovendo escludersi per gli atti che richiedevano l’autorizzazione del giudice delegato. L’accertamento della natura degli atti e della funzionalità della prestazione rispetto agli scopi della procedura costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un avvocato proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, deducendo di aver svolto attività professionale in favore della stessa: una fase stragiudiziale dal 2011, conclusasi nel 2013, e una successiva attività giudiziale di opposizione a decreto ingiuntivo, iniziata dopo il deposito di una domanda di concordato con riserva. Il Tribunale rigettava l’opposizione, escludendo la natura privilegiata del credito per la fase stragiudiziale, in quanto incarico concluso oltre il biennio precedente la cessazione del rapporto, e negando la prededuzione per l’attività difensiva prestata senza autorizzazione del giudice delegato e ritenuta non funzionale alla procedura.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce il principio per cui il limite biennale del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. va riferito non al singolo incarico ma all’intero rapporto professionale, con la conseguenza che i compensi per gli incarichi conclusi prima del biennio anteriore alla cessazione del rapporto restano fuori dalla previsione. Ne deriva che, una volta accertato in fatto dal giudice di merito che l’attività stragiudiziale si era esaurita nel 2013, mentre il rapporto professionale era proseguito fino al fallimento, correttamente è stata esclusa la prelazione per quel credito. Tale accertamento, di natura fattuale, non è censurabile sotto il profilo della violazione di legge.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, riguardanti la domanda di prededuzione per l’attività difensiva svolta dopo il deposito della domanda di concordato con riserva, la Corte osserva che la regola dell’art. 161, comma 7, l.fall. consente all’imprenditore di compiere atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione, ma che la distinzione tra atti ordinari e straordinari va valutata alla luce della loro idoneità a pregiudicare l’attivo e le ragioni dei creditori. Nel caso di specie, la mancata autorizzazione alla costituzione in giudizio e il difetto di funzionalità dell’attività difensiva rispetto agli scopi della procedura, accertati dal Tribunale, integrano valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte dichiara infondata l’eccezione di difetto di legittimazione del curatore, richiamando il principio per cui non è richiesta l’autorizzazione del giudice delegato per la costituzione nei giudizi di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo. Nel merito, la Corte ritiene inammissibili le censure concernenti la liquidazione delle spese, trattandosi di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito tra i valori tabellari del d.m. n. 55/2014, che non richiede motivazione specifica se non in caso di scostamento dai valori minimi e massimi.
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Nota della Redazione
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