La durata del secondo termine perentorio ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c. è rimessa al giudice, non ai quindici giorni del comma 2 (Cass. civ. Sez. 3 n. 8456 del 04.04.2026)
La durata del termine perentorio per il deposito delle note scritte, assegnato dal giudice ai sensi del quarto comma dell’art. 127-ter c.p.c. in caso di mancato deposito nel primo termine, è rimessa alla sua valutazione e non deve commisurarsi ai quindici giorni previsti dal secondo comma della stessa norma.