Risoluzione per inadempimento e inammissibilità della penale cumulata (Trib. Catanzaro n. 1846/2026)
La sentenza chiarisce che, in caso di domanda di risoluzione, la penale non può essere cumulata con la prestazione principale, e che l’impossibilità sopravvenuta non libera il debitore se imputabile a causa prevedibile.