Risoluzione per inadempimento del somministrato e lucro cessante (Trib. Catanzaro n. 781/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione, il somministrato che disattiva i distributori del somministrante, ne impedisce il funzionamento e installa distributori di altra ditta in violazione della clausola di esclusiva, commette un inadempimento grave che legittima la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. Il risarcimento del lucro cessante per la mancata esecuzione del contratto per il periodo residuo può essere liquidato in via equitativa, ma ancorando il calcolo a dati certi (utile medio giornaliero desunto dai ricavi e dal costo del venduto nei periodi di regolare esecuzione), senza necessità di prova del maggior danno.
Il Fatto
Il somministrante ha stipulato un contratto di somministrazione mediante distributori automatici, con durata di 60 mesi e clausola di esclusiva a favore del somministrante. Dopo pochi mesi di regolare esecuzione, il somministrato ha disattivato i distributori, staccandoli dalla corrente e rivolgendoli verso il muro, e ha installato distributori di una ditta concorrente. Il somministrante ha inviato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., rimasta inadempiuta, e ha quindi agito per la risoluzione e il risarcimento del danno per lucro cessante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione, ritenendo provato l’inadempimento del somministrato. Le testimonianze hanno confermato che già l’11 agosto 2022 i distributori erano stati scollegati e che erano presenti altri distributori di altra ditta. La condotta integra una violazione grave degli obblighi contrattuali, in particolare della clausola di esclusiva e dell’obbligo di consentire il regolare funzionamento dei distributori. La diffida ex art. 1454 c.c., inviata il 14 settembre 2022, era legittima perché il somministrante era già vittima dell’inadempimento; il termine di quindici giorni è decorso inutilmente, determinando la risoluzione di diritto del contratto.
Quanto al danno, la Corte ha rigettato le domande per le spese di installazione e disinstallazione, ritenendole a carico del somministrante per la natura del contratto. Ha invece riconosciuto il lucro cessante per il periodo residuo (dall’11 agosto 2022 al 20 maggio 2027). Per la liquidazione, ha utilizzato i dati telematici trasmessi all’Agenzia delle Entrate relativi al periodo di regolare funzionamento (20 maggio – 11 agosto 2022), dai quali è emerso un utile netto medio giornaliero di € 16,94, calcolato come differenza tra ricavi e costo del venduto. Moltiplicando tale utile per i 1.742 giorni residui di contratto, ha determinato il danno in € 29.509,48, con interessi legali dalla domanda. La liquidazione, pur equitativa, è stata ancorata a dati oggettivi e verificabili, evitando una stima meramente discrezionale.
Implicazioni Pratiche
- Legittimità della diffida in caso di inadempimento già in atto: Il somministrante può inviare diffida ex art. 1454 c.c. non appena il somministrato pone in essere una condotta inadempiente (es. disattivazione dei distributori e violazione dell’esclusiva), anche se il termine contrattuale non è ancora scaduto, purché l’inadempimento sia già verificato e il somministrante ne sia vittima.
- Prova del lucro cessante mediante dati fiscali: Il danno per lucro cessante può essere provato utilizzando i dati contabili e fiscali del periodo di regolare esecuzione (es. corrispettivi telematici e costo del venduto), che consentono di determinare un utile medio giornaliero certo, da proiettare per il periodo residuo; il giudice può utilizzare tale criterio in via equitativa, ma ancorato a parametri oggettivi.
- Risarcimento limitato al lucro cessante, non alle spese di installazione: In caso di risoluzione per inadempimento del somministrato, il somministrante non può ottenere il rimborso delle spese di installazione e disinstallazione dei distributori se il contratto prevedeva che tali costi fossero a suo carico; il risarcimento si limita al mancato guadagno per il periodo non goduto, salva la prova di un danno ulteriore (es. deterioramento delle apparecchiature).
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Nota della Redazione
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