Risoluzione per inadempimento del venditore e onere della prova (Trib. Bari n. 2354/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte; grava sul debitore convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento. La mera proposizione di eccezioni o la richiesta di chiamata in causa di un terzo, se non suffragate da prova, non esonera il debitore dall’onere probatorio né impedisce la declaratoria di risoluzione per inadempimento.
Il Fatto
L’attrice ha agito ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura di puntelli e cavalletti, previo pagamento di € 14.000,82. La convenuta, dopo aver emesso fattura, non ha consegnato la merce e ha trattenuto la somma incassata. Costituitasi tardivamente, la convenuta ha eccepito la nullità del ricorso, chiesto la chiamata in causa di un terzo e proposto domanda riconvenzionale per accertare il collegamento tra l’attrice e una seconda società. Il rito è stato mutato in ordinario e la causa istruita, ma la convenuta non ha fornito prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni processuali, confermando l’ordinanza che aveva negato la nullità del ricorso e la chiamata in causa del terzo, ritenuta irrituale e tardiva. Ha ribadito il principio dell’onere della prova: l’attrice ha dimostrato l’esistenza del contratto e l’avvenuto pagamento, mentre la convenuta, che pure aveva ricevuto il corrispettivo, non ha provato di aver consegnato la merce né di essersi liberata dall’obbligazione. La stessa difesa della convenuta ha implicitamente ammesso l’inadempimento, limitandosi a prospettare un collegamento con terzi senza fornire elementi concreti.
La Corte ha quindi dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, con conseguente obbligo di restituzione della somma percepita ai sensi dell’art. 1458 c.c., maggiorata degli interessi legali dalla domanda. Ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, per tardività della costituzione rispetto ai termini del rito sommario e per genericità, nonché per mancanza del contraddittore necessario.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio in caso di inadempimento: L’attore che chiede la risoluzione per mancata consegna deve solo provare il contratto e il pagamento; il venditore, se convenuto, deve dimostrare di aver adempiuto (consegna o messa a disposizione), altrimenti la domanda è fondata.
- Rischio della costituzione tardiva nel rito sommario: Nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c., la costituzione del convenuto oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza comporta la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e chiamate in causa, che vengono dichiarate inammissibili.
- Insufficienza delle eccezioni generiche: La mera allegazione di collegamenti con terzi o di cessione di ramo d’azienda, senza produzione dei relativi atti, non vale a spostare l’onere della prova né a paralizzare la domanda di risoluzione, se il debitore non dimostra il proprio adempimento.
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Nota della Redazione
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