Risoluzione per inadempimento dell’appaltatore e distinzione da recesso (Trib. Brindisi n. 151/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., se seguita dall’inerzia dell’appaltatore, determina la risoluzione di diritto del contratto, con effetti retroattivi ex art. 1458 c.c., e non può essere qualificata come recesso del committente ex art. 1671 c.c. In caso di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, questi ha diritto al compenso per le opere eseguite delle quali il committente si sia giovato, fermo restando l’obbligo di restituire le somme ricevute in eccedenza e quelle versate a titolo di acconto non dovuto. Le somme versate dal committente a titolo di offerta reale “pro bono pacis”, con riserva di ripetizione, sono ripetibili in caso di accertata risoluzione per inadempimento dell’appaltatore.
Il Fatto
L’appaltatrice ha agito per far accertare che i committenti avevano esercitato il recesso ex art. 1671 c.c. dai contratti di appalto, chiedendo il pagamento del saldo dei lavori, delle spese e del mancato guadagno. I committenti si sono costituiti contestando la domanda e proponendo riconvenzionale per l’accertamento della risoluzione di diritto dei contratti per inadempimento dell’appaltatrice, a seguito di diffida ad adempiere del 13 luglio 2022 rimasta inadempiuta, chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccedenza e di quelle versate a titolo di offerta reale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, qualificando la comunicazione dei committenti come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e non come recesso ex art. 1671 c.c. La diffida, inviata dopo la scadenza del termine di esecuzione dei lavori (4 novembre 2021), conteneva l’intimazione a ultimare le opere entro il 30 luglio 2022 e la dichiarazione di risoluzione in caso di inutile decorso. La mancata ultimazione dei lavori ha determinato la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell’appaltatrice.
Con riguardo agli effetti restitutori, la Corte ha richiamato il principio della retroattività della risoluzione ex art. 1458 c.c., secondo cui l’appaltatore ha diritto al compenso per le opere eseguite delle quali il committente si sia giovato, ma deve restituire le somme ricevute in eccedenza. Sulla base della consulenza tecnica espletata in sede di ATP, è stato accertato che, per i lavori al 50%, i committenti avevano pagato € 45.329,66 a fronte di lavori eseguiti per € 88.961,67, con un credito residuo dell’appaltatrice di € 43.632,01. Tuttavia, per i lavori Superbonus, l’appaltatrice non aveva eseguito opere di valore corrispondente alle somme ricevute, risultando un credito dei committenti di € 848,82. Inoltre, i committenti avevano versato € 10.000,00 a titolo di offerta reale pro bono pacis con riserva di ripetizione, somma che è stata riconosciuta ripetibile. La compensazione tra il credito dell’appaltatrice per i lavori al 50% (€ 43.632,01) e i crediti dei committenti (€ 848,82 + € 10.000,00 + ulteriori voci) ha portato a un saldo a favore dei committenti di € 10.848,82. La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. è stata rigettata per genericità e mancanza di prova del danno.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra diffida e recesso: Il committente che intenda avvalersi dell’inadempimento dell’appaltatore deve inviare una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., indicando un termine (almeno quindici giorni) e dichiarando che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto; la qualificazione dell’atto come “recesso” è irrilevante se nel contenuto sono presenti gli elementi tipici della diffida.
- Compenso per opere parziali in caso di risoluzione: In caso di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore, questi ha diritto al pagamento delle opere effettivamente eseguite e delle quali il committente si sia giovato, ma l’onere di provare l’esecuzione e l’utilità delle stesse incombe sull’appaltatore; in mancanza, il committente può ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza.
- Ripetibilità delle somme versate “pro bono pacis”: Il committente che, per evitare l’esecuzione forzata o per ottenere la definizione della controversia, versi somme a titolo di offerta reale con riserva di ripetizione, può ottenere la restituzione delle stesse se in sede giudiziale viene accertato che il credito dell’appaltatore era insussistente o di importo inferiore; è onere del committente provare la riserva e la mancanza del titolo.
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