Sospensione ricezione nuove istanze a sportello e tutela cautelare (TAR Puglia n. 206 del 07.05.2026)
Non integra un danno grave e irreparabile la mera sospensione temporanea della ricezione di nuove istanze in una procedura a sportello, disposta in attesa della ricognizione delle disponibilità finanziarie, quando la domanda non è ancora stata inoltrata e l’ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione.