Requisiti di capacità tecnico-professionale e servizi analoghi negli appalti di igiene urbana (TAR Puglia n. 537 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, i quali possono essere anche più rigorosi rispetto a quelli legali, purché giustificati, funzionali e proporzionati all’oggetto dell’appalto. In tal senso, è legittima la clausola del disciplinare che richiede, a pena di esclusione, l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi di igiene urbana per un importo minimo complessivo nel decennio, parametrato al valore annuo della commessa. Tale requisito può essere legittimamente parametrato su base demografica, richiedendo che i servizi pregressi siano stati resi per comuni o ambiti di raccolta con almeno 100.000 abitanti, anche applicando la nozione di “abitanti equivalenti”. La mancata previsione di limiti al subappalto per i servizi operativi non contrasta con l’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, purché la restrizione sia motivata da esigenze di omogeneità delle prestazioni, controllo delle attività e tutela della sicurezza.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara aperta, indetta da Invitalia per conto dell’Unicam ARO 4 Bari, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, del valore di oltre 156 milioni di euro. Ha dedotto la sproporzione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, la violazione della disciplina sui CAM, l’illegittima limitazione del subappalto e discrasie sull’importo a base di gara. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha rettificato la base d’asta e ridotto alcuni requisiti, mantenendo fermo il fatturato specifico di 220 milioni di euro per servizi analoghi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato improcedibile la censura relativa al Metodo Tariffario MTR-2, superata dalla determina di rettifica e dalla pubblicazione del nuovo disciplinare. Ha poi respinto la censura sui requisiti di capacità tecnico-professionale, osservando che la definizione quantitativa e qualitativa di tali requisiti rientra nella discrezionalità amministrativa, finalizzata a bilanciare l’apertura del mercato con l’esigenza di selezionare operatori qualificati. Il valore del fatturato specifico di 220 milioni di euro, rapportato al decennio, corrisponde a una media annua di 22 milioni di euro, inferiore al valore annuo dell’appalto (circa 22,9 milioni di euro), risultando pertanto proporzionato e pro-concorrenziale.

Quanto alla soglia dei 100.000 abitanti, il Collegio ha ritenuto la clausola legittima poiché il bacino d’utenza complessivo dell’appalto è di circa 170.000 abitanti. Ha precisato che la nozione di “servizi analoghi” è ampia e include un vasto spettro di attività afferenti al medesimo settore, e che la parametrazione su base demografica è ammessa dalla giurisprudenza proprio per i servizi del ciclo integrato dei rifiuti. Ha ritenuto non determinante il riferimento alla popolazione dei singoli comuni, trattandosi di un unico servizio integrato per l’intero ambito territoriale.

Sulla dedotta violazione dei CAM, il TAR ha ritenuto infondata la censura, accertando che il disciplinare, il capitolato e il piano industriale contengono specifici e dettagliati richiami ai criteri del D.M. 7 aprile 2025, sia come specifiche tecniche sia come criteri premianti per l’offerta. È stato inoltre dichiarato improcedibile il motivo sul costo della manodopera, superato dalle modifiche intervenute. Infine, la limitazione del subappalto per i soli servizi operativi è stata ritenuta giustificata dalle caratteristiche dell’appalto e dalle esigenze di controllo e sicurezza, non ponendosi in contrasto con la disciplina codicistica. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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