L’ottemperanza può essere esperita direttamente avverso l’inerzia dell’amministrazione dopo la notifica della sentenza del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 542 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è il rimedio esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del giudice del lavoro che condannano l’amministrazione a un obbligo di dare. L’accoglimento dell’azione presuppone l’accertamento della persistente inadempienza dell’amministrazione, valutata alla luce della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del relativo termine. L’ordine di esecuzione deve essere impartito entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è riservata alla fase successiva, per il caso in cui l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole che riconosceva il suo diritto al pagamento di determinate somme. Il titolo giudiziale, notificato in forma esecutiva il 12 novembre 2024, era passato in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario del medesimo Tribunale il 18 aprile 2025.
Nonostante l’intervenuto giudicato, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dinanzi al TAR Puglia, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo sull’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro, in virtù del generale rinvio all’art. 114 cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha accertato che, a fronte del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Tale accertamento ha integrato la condizione per l’accoglimento del ricorso, essendo emersa la persistente inadempienza dell’amministrazione.
Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore. Ha riservato la nomina del commissario ad acta all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine concesso, in considerazione del comportamento tenuto dall’amministrazione in casi analoghi, ove il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico.
Il Collegio ha, infine, condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori antistatari, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza in ordine all’inerzia dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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