Permesso di soggiorno: stagionale e conversione negata senza fumus (TAR Puglia n. 207 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo non può essere accolta quando il ricorso presenti manifesti profili di infondatezza e difetti, pertanto, del requisito del fumus boni iuris. Non integra il fumus la mera deduzione della mancata notifica del provvedimento di diniego di conversione del permesso di soggiorno, ove il lavoratore abbia comunque conosciuto le ragioni del diniego attraverso il preavviso di rigetto, cui ha avuto facoltà di replicare. La valutazione di tali profili non richiede un’istruttoria differita, potendo essere compiuta sulla base degli atti di causa, con conseguente regolamentazione delle spese al merito.

Il Fatto

Un lavoratore straniero impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’atto, datato 04.02.2026, non risulta notificato al ricorrente, il quale ne deduceva l’illegittimità. Il lavoratore chiedeva pertanto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo, dopo aver verificato la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato l’istanza cautelare alla luce della documentazione depositata dalle parti. In particolare, la difesa erariale ha prodotto in giudizio il decreto di rigetto dell’istanza di conversione, consentendo al Collegio una valutazione piena degli atti.

Il decreto impugnato, ad avviso del TAR, compiutamente evidenzia le motivazioni poste a suo fondamento, risultando pienamente coerente con la normativa di settore: il diniego si fonda sul difetto di 39 giornate lavorative maturate in tre mesi (con una media di 13 mensili, inferiore alla soglia richiesta), sulla insufficiente capacità economica del datore di lavoro e sulla sua irregolarità del DURC.

Quanto alla dedotta mancata notifica del provvedimento, il Collegio ha rilevato che il lavoratore ha certamente conosciuto le ragioni del diniego, in quanto esse erano state già rappresentate nel preavviso di diniego, cui il medesimo aveva avuto modo di replicare. Tale circostanza esclude in radice il fumus della censura sollevata.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che il ricorso presenti manifesti profili di infondatezza e difetti del necessario requisito del fumus boni iuris, condizione indispensabile per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Il Collegio ha quindi respinto l’istanza, disponendo la regolamentazione delle spese al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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