Ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro (TAR Puglia n. 541 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è strumento idoneo a ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, anche quando l’obbligo dell’Amministrazione consista nel pagamento di somme di denaro. Accertato il perdurare dell’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di un’ulteriore inerzia, e condanna l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Il Fatto

Una lavoratrice, titolare di un giudicato favorevole formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di determinate somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia. L’Amministrazione, pur essendo stata messa in mora, non aveva provveduto a dare esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’integrale adempimento di quanto statuito dal giudice del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ravvisando che il giudicato azionato riguardava l’esecuzione di obbligazioni pecuniarie a carico dell’Amministrazione. A fronte del titolo esecutivo, il giudice ha accertato che non risultava agli atti di causa l’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, la quale peraltro non si era nemmeno costituita in giudizio, dimostrando una posizione di persistente inerzia.

Il Collegio ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della pronuncia di ottemperanza, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il TAR ha ritenuto di riservarla all’eventualità che, dopo il termine concesso, l’inadempimento si protragga. Tale scelta è motivata dalla considerazione che, in casi analoghi, i ritardi esecutivi dell’Amministrazione sono stati determinati da mere carenze di organico e non da una volontà di non conformarsi al giudicato. La misura della sostituzione amministrativa resta quindi quale extrema ratio per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il giudice ha infine condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, in favore dei difensori della ricorrente che hanno dichiarato di aver anticipato le spese, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in ragione della natura dell’inadempimento accertato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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