Improcedibilità per cessazione della materia del contendere dopo transazione: il ricorso avverso l’esclusione dalla procedura di assegnazione degli ambiti carenti (TAR Puglia n. 539 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione di una controversia in via transattiva tra le parti comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a. La transazione, intervenuta dopo la riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria di giurisdizione e successivo annullamento di tale pronuncia da parte del giudice d’appello, priva il giudice del potere di pronunciarsi nel merito, dovendosi limitare a dichiarare l’improcedibilità del gravame. La soccombenza virtuale non assume rilievo ai fini della regolazione delle spese di lite, che possono essere integralmente compensate quando ricorrano i presupposti di legge, come nel caso di intervenuta definizione transattiva della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, medico di medicina generale, impugnava dinanzi al TAR la deliberazione della Direttrice Generale dell’ASL di Barletta-Andria-Trani n. 1743 del 16 ottobre 2024, con la quale era stata disposta la sua esclusione dalla procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l’anno 2024, unitamente alla conseguente deliberazione n. 1898 dell’11 novembre 2024 e agli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Il giudice amministrativo di prime cure, con sentenza n. 91/2025, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo che la procedura non presentasse lo schema tipico del pubblico concorso. A seguito di riassunzione dinanzi al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, la ricorrente otteneva tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5086/2025, annullava tuttavia la pronuncia declinatoria del TAR con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., riprendendo la causa dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
All’udienza di discussione del 24 marzo 2026, la Regione Puglia depositava la sentenza del Tribunale di Trani n. 2204/2025, pubblicata l’11 novembre 2025, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione di una transazione intervenuta tra le parti. Tale circostanza, rilevata anche d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., imponeva al collegio di valutare la sussistenza di profili di improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che l’intervenuta definizione transattiva della controversia integrasse la fattispecie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a., che disciplina l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. La transazione, infatti, avendo composto definitivamente la lite tra le parti, determina il venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito, rendendo il ricorso improcedibile.
Quanto alle spese di lite, il collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, ritenendo sussistenti i presupposti di legge. Tale scelta appare coerente con la natura della definizione transattiva della controversia, che non consente di individuare una parte soccombente in senso tecnico e giustifica pertanto l’adozione del regime di compensazione integrale.
La pronuncia offre l’occasione per ribadire che, nel processo amministrativo, la transazione conclusa tra le parti — anche quando sopravvenga a seguito di una complessa vicenda processuale caratterizzata da declinatoria di giurisdizione, riassunzione e successivo annullamento con rinvio — costituisce causa di cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.