Estinzione per rinuncia al ricorso ed esclusione del raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. 3 n. 2157 del 02.02.2026)
La dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite, esime la Corte dall’esame dei motivi. Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.