La cessione del quinto dello stipendio legittima solo il cessionario a pretendere il pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1902 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Con la conclusione del contratto di cessione del credito, realizzata dallo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, il quale diviene creditore esclusivo del debitore ceduto e l’unico legittimato a pretendere, anche in via esecutiva, la prestazione. La notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. non è condizione di opponibilità della cessione, ma è necessaria solo per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento che il debitore ceduto abbia effettuato in buona fede al cedente e per risolvere il conflitto tra più cessionari. Il pagamento eseguito al cedente dopo che il debitore abbia avuto conoscenza della cessione non ha efficacia liberatoria. Ne consegue che, in materia di cessione del quinto dello stipendio, il lavoratore cedente non è legittimato ad agire per ottenere dal datore di lavoro-debitore ceduto la corresponsione delle somme oggetto di cessione.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società cooperativa subappaltatrice, aveva ceduto il quinto dello stipendio a un istituto di credito. Il datore di lavoro, pur operando le trattenute in busta paga, ne ometteva il versamento alla banca cessionaria. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, condannando la società datrice di lavoro al pagamento delle somme trattenute e non versate, ma rigettando la richiesta di condanna solidale della società committente e dell’appaltatore. La Corte d’Appello di Napoli confermava tale pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla presunta nullità della sentenza per motivazione contraddittoria con il capo passato in giudicato, la Cassazione lo ha rigettato rilevando che la Corte di merito si era pronunciata nei limiti del devoluto. Una pronuncia che avesse modificato la statuizione sulla condanna della datrice di lavoro, non impugnata, avrebbe integrato il vizio di ultrapetizione.
Con riguardo ai restanti motivi, riguardanti la violazione delle norme in materia di cessione del quinto e di responsabilità solidale, la Corte ha richiamato il principio già affermato con l’ordinanza n. 20039 del 2022. L’effetto traslativo del credito si verifica per effetto del semplice scambio del consenso tra cedente e cessionario. Il cessionario diviene, sin da quel momento, l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente non può più agire nei confronti di quest’ultimo per le somme cedute.
La notifica della cessione, precisa la Corte, non è richiesta per l’opponibilità al debitore, ma assolve alla diversa funzione di impedire l’efficacia liberatoria di un eventuale pagamento eseguito in buona fede al cedente, nonché di dirimere il conflitto tra più cessionari in base al principio della priorità temporale. Il debitore che, pur avendo conoscenza della cessione, adempia in favore del creditore originario, non si libera.
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore, il quale, dopo la cessione, non poteva vantare alcun diritto verso il proprio datore di lavoro per le quote già cedute, essendo questa una pretesa esclusiva del cessionario. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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