Inammissibile il ricorso per cassazione se la censura non intercetta la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 1 n. 1760 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. avverso una sentenza d’appello che non si sia distaccata dalla motivazione del giudice di primo grado, atteso che tale vizio è precluso dall’art. 348-ter c.p.c. Il giudice d’appello ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto, anche per vizi diversi da quelli denunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti. È parimenti inammissibile il motivo che non censuri la ratio decidendi della sentenza impugnata, omettendo di indicare specificamente il contenuto degli atti processuali e delle clausole negoziali rilevanti.
Il Fatto
Due società convenivano in giudizio un istituto di credito chiedendo la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui contratti di conto corrente e del contratto di mutuo con funzione solutoria, oltre alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate. La banca agiva in via riconvenzionale per il pagamento delle somme dovute, estendendo la domanda ai fideiussori. Il Tribunale rigettava sia le domande principali che la riconvenzionale, ritenendo non raggiunta la prova dell’indebito per insufficienza della documentazione prodotta.
La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, dichiarava comunque la nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di pattuizione scritta e del mutuo per illiceità della causa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società cessionaria del credito, deducendo cinque motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso l’ammissibilità delle eccezioni sollevate dai controricorrenti soltanto in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., in quanto tali atti assolvono alla funzione di chiarire e illustrare le ragioni già svolte, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni.
Quanto al primo e al secondo motivo, la deduzione del vizio di omesso esame è risultata radicalmente preclusa dall’art. 348-ter c.p.c., poiché il giudizio di appello era stato instaurato dopo il 12 settembre 2012 e la sentenza impugnata non si era distaccata dal ragionamento del primo giudice. La ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto alla base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del canone di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., avendo la ricorrente contestato in via generica l’assenza di adeguate allegazioni sulla nullità della commissione di massimo scoperto, senza fornire indicazioni precise sul contenuto dell’atto introduttivo di primo grado. La Corte ha ricordato che il giudice d’appello ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto, anche per vizi diversi da quelli denunciati, purché desumibili dagli atti del processo.
Il quarto motivo non intercettava la ratio decidendi della sentenza, imperniata sull’assenza di prova della pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e sulla nullità della clausola in misura solo percentuale. La ricorrente aveva omesso di indicare la presenza di una specifica clausola scritta nel contratto e il suo contenuto, risultando così carente il requisito di specificità.
Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la decisione della Corte territoriale si basava sull’illegittimità delle clausole di capitalizzazione per assenza di valide pattuizioni, non già sull’onere probatorio della banca. La censura, pertanto, non solo era eccentrica rispetto alla ratio decidendi ma si sostanziava in un inammissibile sindacato sul merito. Il ricorso è stato quindi complessivamente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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