Abitazioni di lusso e mutuo ante 2014: l’imposta sostitutiva segue la disciplina IVA senza retroattività (Cass. civ. Sez. 5 n. 2479 del 05.02.2026)
La nozione di abitazione di lusso rilevante per l’imposta sostitutiva sul mutuo è quella vigente al momento della stipula; la modifica introdotta dall’art. 33 d.lgs. n. 175/2014 non retroagisce e non può fondare la revoca di benefici richiesti per atti antecedenti.