Omesso esame e interpretazione contrattuale in cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 15165 del 20.05.2026)
La Cassazione conferma che il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda il solo ambito oggettivo della pronuncia, mentre l’interpretazione del contratto, se motivata e conforme ai canoni legali, è rimessa al giudice di merito. Inammissibile la censura di omesso esame che cela una rivalutazione delle prove.