Marchi: la confondibilità va valutata sul pubblico di riferimento (Cass. civ. Sez. I n. 2305 del 31.01.2025)
Il rischio di confusione tra marchi va valutato con il parametro del consumatore medio, il cui livello di attenzione può essere particolarmente elevato per i servizi finanziari e assicurativi. La Commissione dei ricorsi deve argomentare la scelta del pubblico di riferimento.