Marchi: la confondibilità va valutata sul pubblico di riferimento (Cass. civ. Sez. I n. 2305 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla confondibilità tra marchi va operato secondo la percezione del consumatore medio dei prodotti o servizi rivendicati, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il livello di attenzione di tale pubblico non è uniforme e può essere particolarmente elevato per i servizi finanziari e assicurativi, dati gli impegni economici e il carattere tecnico degli stessi. Il giudice del merito deve motivare le ragioni della scelta del parametro di riferimento e, in sede di rinvio, valutare tale livello per ciascun servizio rivendicato. La valutazione sulla confondibilità dei segni resta, per contro, apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove adeguatamente argomentato.

Il Fatto

Una compagnia di assicurazioni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva rigettato il ricorso contro la decisione dell’Ufficio. Quest’ultima aveva solo parzialmente accolto l’opposizione di una società straniera alla domanda di registrazione di un marchio nazionale, concedendo la registrazione solo per alcuni dei servizi rivendicati nelle classi 35 e 36.

Il marchio richiesto consisteva in un segno figurativo complesso raffigurante un ombrello iscritto in un riquadro arancione, con la sottostante parola “PROTEZIONE” e rivendicazione dei colori arancione e bianco. L’opponente aveva dedotto l’esistenza di tre propri marchi figurativi anteriori, ravvisando il rischio di confusione per la somiglianza tra i segni e l’identità o affinità dei servizi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente articola tre motivi, tutti fondati sull’asserita violazione degli artt. 12, primo comma, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), Regolamento UE 2017/1001. Il primo motivo contesta la mancata considerazione del basso carattere distintivo dei marchi anteriori; il secondo censura l’attribuzione di valore dominante all’elemento figurativo rispetto a quello denominativo; il terzo lamenta il mancato riferimento, quale parametro, al pubblico con elevato livello di attenzione.

I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione con la denuncia di violazione o falsa applicazione della legge, richiamando i propri precedenti Cass. n. 39764 del 2021, Cass. n. 6382 del 2017 e Cass. n. 4405 del 2006. Quanto agli elementi dominanti, si osserva che l’elemento figurativo può occupare posizione equivalente a quello denominativo per forma, dimensioni, colore o collocazione, secondo la giurisprudenza europea (Trib. UE T-647/17). La Commissione ha comunque indicato le ragioni della valenza trainante dell’ombrello.

Il terzo motivo è invece fondato. La Commissione ha valutato la confondibilità secondo la percezione di un pubblico “non particolarmente esperto né avveduto”, senza argomentare la scelta di tale parametro. Il rischio di confusione, ricorda la Corte, va accertato con riferimento al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, secondo la giurisprudenza europea (Corte Giust. UE C-39/97; C-456/19; C-342/97).

Il livello di attenzione varia in funzione della categoria di prodotti o servizi. Per i servizi finanziari e monetari è stato affermato che il consumatore presta un alto grado di attenzione, stante la rilevanza degli impegni economici e il carattere tecnico degli stessi (Trib. UE T-320/03). La Commissione ha omesso di considerare tale circostanza. In sede di rinvio dovrà valutare, per ciascun servizio rivendicato nelle classi 35 e 36, il livello di attenzione del pubblico di riferimento e, ove i servizi comportino impegni economici o conoscenze tecniche significativamente diversi, assumere quale parametro il pubblico con attenzione meno elevata (Trib. UE T-126/03).

La sentenza è dunque cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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