Danno antitrust da abuso di posizione dominante tra prova presuntiva e prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 1923 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il provvedimento dell’AGCM e la decisione del giudice amministrativo che lo abbia confermato o riformato costituiscono prova privilegiata dell’abuso e della posizione dominante, ma non esonerano il danneggiato dall’onere di provare il pregiudizio patrimoniale e il nesso causale. Il danno da abuso di posizione dominante non è in re ipsa e va accertato secondo i principi della responsabilità aquiliana; il nesso eziologico può essere ricostruito in termini presuntivi, con apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. L’illecito antitrust non si sottrae alla regola della colpa ex art. 2043 c.c., restando irrilevante l’intento anticoncorrenziale. Il danno lungolatente si prescrive in cinque anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto, con l’ordinaria diligenza, ragionevole e adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, senza rigidi automatismi.
Il Fatto
Un operatore alternativo attivo nel settore delle comunicazioni elettroniche convenne in giudizio l’operatore dominante, deducendo di aver subito un numero elevato di rifiuti di attivazione dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete a banda larga nel triennio oggetto del provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM. La condotta accertata dall’Autorità consisteva in un processo di evasione degli ordini discriminatorio tra le divisioni interne dell’operatore dominante e gli operatori alternativi, con un numero ingiustificatamente più elevato di KO a danno di questi ultimi. La società attrice domandò il risarcimento del danno patrimoniale.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, ravvisando l’abuso di posizione dominante e condannando la convenuta al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. La Corte di appello, in parziale riforma, rideterminò il lucro cessante in misura inferiore. L’operatore dominante propose ricorso per cassazione articolato in otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi sono stati esaminati congiuntamente, investendo il tema del danno e del nesso causale. La Corte ha ricordato che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990, i provvedimenti dell’AGCM e le decisioni del giudice amministrativo costituiscono prova privilegiata del comportamento accertato e dell’abuso. Spetta tuttavia al danneggiato provare il pregiudizio e il nesso di causalità, poiché il danno da abuso non è in re ipsa.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione: la sequenza logica seguita dal giudice di merito muove dalla condotta discriminatoria, si traduce in un numero maggiore di KO e valorizza i danni per perdita di clientela riconducibili alla condotta per regolarità causale. Il nesso causale può essere accertato in termini probabilistici o presuntivi, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.
Quanto all’allegazione dei KO, la Corte ha ritenuto che le singole motivazioni dei rifiuti siano prive di decisività, poiché il danno deriva dalle procedure di attivazione discriminatorie: i KO rilevano come risultato della condotta illecita, non come fatto costitutivo della stessa. Anche la valorizzazione dei KO lordi è stata ritenuta non censurabile.
Sull’elemento soggettivo, la Corte ha distinto il piano dell’accertamento dell’abuso da quello risarcitorio. Per constatare l’abuso non è necessario dimostrare l’intento anticoncorrenziale; ma il risarcimento aquiliano esige dolo o colpa ex art. 2043 c.c. La colpa è stata ravvisata nella violazione di doveri di condotta correlati a rischio specifico, nell’uso della discrezionalità che ha reso discriminatorio il procedimento di attivazione.
Sulle censure relative al benchmark e alla quantificazione, la Corte ha ribadito che le contestazioni carenti di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c. si risolvono in censure di fatto inammissibili. Analogamente per la doglianza sul margine di profitto unitario, ove il consulente aveva reputato attendibile la stima dei dati contabili.
Sulla prescrizione, la Corte ha qualificato il danno come lungolatente: il termine quinquennale decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto, con l’ordinaria diligenza, ragionevole conoscenza del danno e della sua ingiustizia. Il dies a quo può essere anticipato alla data di avvio dell’istruttoria antitrust, ma senza rigidi automatismi, dipendendo dall’apprezzamento delle singole fattispecie. Nel caso concreto, la Corte di appello ha ritenuto che l’operatore non partecipante al procedimento non fosse in grado di percepire la lesività in assenza dei dati comparativi interni. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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