No alla prededucibilità dei crediti sorti dopo l’omologa in esecuzione del concordato (Cass. civ. Sez. 1 n. 7814 del 31.03.2026)
I crediti sorti dopo la chiusura del concordato preventivo, durante la fase di esecuzione del piano, non sono prededucibili nel successivo fallimento, né in via occasionale né in via funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall.