Liquidazione compensi del legale del fallimento: mancato accordo scritto e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 7597 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione di una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento che rigetta l’istanza di liquidazione del compenso professionale rende il motivo di ricorso per cassazione inammissibile per difetto di interesse. Ai sensi dell’art. 2233, terzo comma, cod. civ., è nullo il patto sul compenso professionale dell’avvocato se non è redatto in forma scritta, senza che assuma rilevanza l’eventuale mancata contestazione dell’accordo da parte del cliente. In presenza di un incarico cessato prima dell’introduzione del giudizio, la voce tariffaria per la redazione degli atti introduttivi non può essere riconosciuta, potendo essere liquidata l’attività svolta solo nella misura in cui sia riconducibile ad altra fase prevista dal d.m. n. 55/2014.

Il Fatto

Tre avvocate, designate per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale di una società poi dichiarata fallita, avevano chiesto la liquidazione dei propri compensi per l’attività svolta in relazione all’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. Il giudice delegato aveva rigettato l’istanza in mancanza della conclusione del giudizio, mentre il tribunale, in sede di reclamo, ne aveva accolto parzialmente l’istanza. La corte di merito aveva liquidato il compenso in misura prossima ai minimi tariffari, escludendo il compenso per la proposta transattiva, per l’attività introduttiva del giudizio e per la maggiorazione relativa alla complessità delle questioni. Le professioniste hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità o l’infondatezza. In primo luogo, ha ritenuto inammissibile il motivo concernente la mancata liquidazione dell’attività stragiudiziale volta alla definizione transattiva della controversia, poiché il decreto impugnato si fondava su una duplice ragione, una delle quali — il difetto di prova — non era stata oggetto di specifica censura. Tale omissione priva le ricorrenti dell’interesse all’esame del motivo.

Con riguardo alla fase introduttiva del giudizio, la Corte ha ritenuto il motivo infondato, in quanto la voce tariffaria postula l’effettiva introduzione del giudizio, attività nella specie curata da altri professionisti. In assenza della predisposizione degli atti introduttivi, la voce non può essere riconosciuta, se non parzialmente nella misura in cui l’attività svolta sia riconducibile alla fase di studio della controversia prevista dall’art. 4, comma 5, lett. b) d.m. n. 55/2014.

Quanto al motivo concernente la dedotta prevalenza del compenso concordato con la curatela, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità. Richiamato il disposto dell’art. 2233, terzo comma, cod. civ., ha affermato che è nullo il patto sui compensi professionali se non redatto in forma scritta. Nel caso di specie, il ricorso non recava traccia di alcun accordo scritto, risultando il documento indicato dalle ricorrenti un mero decreto di autorizzazione ad agire in giudizio, non equiparabile alla pattuizione sul compenso.

Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata maggiorazione per l’eccezionale complessità delle questioni, anch’esso basato su una doppia ratio decidendi, una delle quali di natura fattuale e non censurata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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