Il compenso del professionista nel concordato è determinato dal giudice se pattuito a forfait (Cass. civ. Sez. 1 n. 7441 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per contrarietà all’art. 2233, secondo comma, cod. civ., la clausola contrattuale che determini il compenso del professionista in misura a forfait, senza alcuna correlazione con l’attività concretamente svolta e con l’utilità per il cliente. La declaratoria di nullità investe le sole clausole di determinazione del compenso, non l’intero contratto d’opera professionale. In sede di opposizione allo stato passivo, l’eccezione di inesatto adempimento della prestazione, sollevata dalla curatela, non è coperta dal giudicato endofallimentare se ontologicamente diversa da quella, già rigettata dal giudice delegato, di inadempimento integrale.
Il Fatto
Un professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato che aveva parzialmente ammesso il suo credito, in via prededuttiva, per un importo ridotto rispetto a quello pattuito con la società poi fallita. Il rapporto traeva origine da un incarico professionale di assistenza e consulenza per la predisposizione di una domanda di concordato preventivo, con previsione di compensi fissi e forfettari per le diverse fasi dell’attività. La curatela aveva eccepito la nullità delle clausole di determinazione del compenso, la revocabilità del contratto e l’inesatto adempimento del professionista. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva dichiarato nulle le clausole e determinato il compenso in misura inferiore, applicando i parametri del D.M. 140/2012 con riduzioni per l’esito negativo della procedura. Avverso il decreto il professionista proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, riconducendoli a quattro nuclei tematici. Il primo attiene alla nullità delle clausole di determinazione del compenso. Sul punto, la Corte ha reputato il motivo inammissibile perché la censura prospettava una nullità dell’intero contratto, mentre il Tribunale aveva correttamente dichiarato la nullità delle sole clausole afferenti la determinazione del compenso, per la loro natura forfettaria e per la sproporzione rispetto all’attività svolta. La declaratoria di nullità parziale non era pertanto stata oggetto di specifica impugnazione.
Il secondo nucleo concerne la natura unitaria dell’incarico professionale. I motivi sono stati dichiarati inammissibili: l’interpretazione delle clausole contrattuali, volta ad accertare se le prestazioni fossero unitarie o distinte, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto al dedotto vizio di omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente si era limitato a sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza indicare i fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso.
Il terzo nucleo riguarda la revocabilità del mandato e l’eccezione di inadempimento. La Corte ha chiarito che l’accertamento della revocabilità del contratto, reso dal Tribunale ad abundantiam, non costituisce autonoma ratio decidendi e non è pertanto autonomamente impugnabile. Quanto all’eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla curatela, essa è ontologicamente nuova rispetto a quella di inadempimento integrale, già rigettata dal giudice delegato e non impugnata. In assenza di divieto di ius novorum nel giudizio di opposizione, l’eccezione era ammissibile e non coperta da alcun giudicato endofallimentare.
Il quarto nucleo attiene alla prova dell’inadempimento e alla quantificazione del compenso. La Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio: il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento. Le censure relative alla quantificazione del compenso, alla base tabellare utilizzata e alle riduzioni applicate, sono state giudicate inammissibili, perché volte a sollecitare una rivisitazione del merito della decisione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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