Illegittima l’eccedenza degli acconti del curatore rispetto al compenso finale (Cass. civ. Sez. 1 n. 7338 del 26.03.2026)
La Corte di Cassazione afferma che la liquidazione di acconti al curatore fallimentare in misura complessivamente superiore al compenso finale massimo liquidabile inficia la correttezza del rendiconto e ne legittima la mancata approvazione, anche su istanza del fallito.