No alla prededucibilità dei crediti sorti dopo l’omologa in esecuzione del concordato (Cass. civ. Sez. 1 n. 7814 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione” di cui all’art. 111, comma 2, l. fall., come ridelineata dalle Sezioni Unite n. 42093 del 2021. La prededuzione per i crediti sorti “in occasione” della procedura concorsuale richiede l’imputazione del titolo all’attività degli organi della procedura stessa, non essendo sufficiente il mero dato cronologico. I crediti sorti in esecuzione del concordato dopo l’omologazione sono estranei alla procedura chiusa e trovano tutela, se del caso, nella esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall., non già nell’antegazione prededuttiva.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società ammetteva al passivo il credito vantato da una società di locazione per canoni maturati da novembre 2013 a ottobre 2014, relativi all’immobile concesso in locazione alla società poi fallita, negando però la prededuzione richiesta.

Il Tribunale di Napoli Nord, su opposizione della creditrice, riconosceva la prededuzione sia sul piano occasionale, ritenendo i crediti sorti in pendenza di una procedura concorsuale, sia sul piano funzionale, ravvisando il requisito della relazione funzionale con il piano concordatario in base a un giudizio ex ante e astratto. Avverso tale decreto il fallimento proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del fallimento, sollevata dalla controricorrente per la mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato. L’art. 25, comma 1, n. 6, l. fall., letto in coordinamento con l’art. 31 l. fall., non richiede l’autorizzazione per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale, ipotesi che comprende il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 99 l. fall..

Nel merito, la Corte ha affrontato il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., ritenendolo fondato alla luce del principio di diritto enunciato dalla recente Cass. 10307/2025. Quanto alla prededuzione occasionale, la Corte ribadisce che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione (art. 181 l. fall.) e che il paradigma dell’insorgenza del credito “in occasione” della procedura si declina non solo sul piano cronologico, ma anche per l’imputazione del titolo all’attività degli organi della procedura stessa, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 42093 del 2021.

Quanto alla prededuzione funzionale, il collegio condivide gli approdi della citata Cass. 10307/2025, riaffermando che i crediti sorti dopo la chiusura del concordato e durante la fase di esecuzione non beneficiano della prededucibilità “in funzione”. L’art. 111, comma 2, l. fall. contempla solo i crediti sorti “in funzione” o “in occasione”, non anche “in esecuzione” delle procedure concorsuali. Per i crediti in esecuzione del concordato, il dato normativo esistente ne conferma la riconducibilità alla prima categoria solo per i finanziamenti di cui all’art. 182-quater l. fall..

La Corte sottolinea l’incoerenza sistematica di un’interpretazione che dilatasse in via ermeneutica il perimetro della prededuzione, in un ambito di indubbia eccezionalità rispetto al principio della par condicio creditorum. La tutela apprestata dall’ordinamento attraverso l’esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. appare congrua, mentre risulterebbe ultronea l’antegazione prededuttiva. L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento del primo, con cassazione del decreto e rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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