Il giudice di legittimità non può rivalutare la congruità delle somme per il mantenimento del fallito (Cass. civ. Sez. 1 n. 7609 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie già operata dal giudice di merito. In materia di determinazione delle somme da lasciare nella disponibilità del fallito per il mantenimento suo e della famiglia ai sensi dell’art. 46 R.D. n. 267/1942, l’apprezzamento del giudice di merito sulla congruità dell’importo è incensurabile in sede di legittimità, ove la motivazione superi il cosiddetto minimo costituzionale. Grava sul fallito, che intenda trattenere quanto percepito a titolo di reddito o pensione, l’onere di allegare e dimostrare le condizioni personali in cui versa e le particolari esigenze a cui deve sopperire. La decisione di inammissibilità conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta la condanna ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., in quanto la mancata adesione alla valutazione del proponente, poi confermata, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento aveva respinto l’istanza del fallito volta a ottenere la rideterminazione in aumento delle somme da lasciare nella sua disponibilità per la sussistenza, confermando il proprio precedente provvedimento in mancanza di elementi di novità. Il Tribunale, adito in sede di reclamo, aveva rigettato il gravame ritenendo corretta la determinazione dell’importo di € 1.000 quale somma sufficiente a garantire il mantenimento del fallito e della sua famiglia, anche considerando che le provvigioni percepite in busta paga dovevano ritenersi comprese nel fallimento. Avverso tale decreto il fallito ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il ricorso muovendo dalla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che aveva concluso per l’inammissibilità del motivo. Il ricorrente, pur avendo formalmente dedotto la violazione dell’art. 46 R.D. n. 267/1942, aveva in realtà contestato la valutazione delle risultanze probatorie e richiesto una nuova valutazione nel merito della questione, riservata all’apprezzamento dei giudici di merito.
La Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Ha inoltre precisato che il vizio di violazione di legge consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
La Corte ha poi ribadito che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, non essendo il giudice di legittimità titolare del potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa. Ha inoltre richiamato il principio per cui la limitazione del limite fissato dal giudice delegato deve considerare la condizione sociale del fallito quale debitore verso una collettività di creditori concorrenti, senza che il limite possa arrivare a soddisfare il parametro costituzionale della retribuzione socialmente adeguata ex art. 36 Cost.
Quanto alla quantificazione delle somme da lasciare nella disponibilità del fallito, la Corte ha affermato che il giudice di merito deve comunque considerare che la somma riconosciuta deve garantire il mantenimento del fallito e della famiglia, ma ha precisato che grava sul fallito l’onere di allegare e dimostrare le condizioni personali in cui versa e le particolari esigenze a cui deve sopperire. L’apprezzamento di fatto del giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, ove la motivazione superi il minimo costituzionale. Nel caso di specie, il collegio ha condiviso pienamente la proposta di definizione, non ravvisando elementi idonei a un ripensamento dell’esito prospettato.
La Corte ha infine applicato la sanzione prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., richiamato dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite nelle ordinanze n. 27433 del 2023 e n. 28540 del 2023, secondo cui la definizione del giudizio in conformità alla proposta contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna, codificando un’ipotesi normativa di abuso del processo. Il ricorrente è stato pertanto condannato al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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Nota della Redazione
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